Art. 6.
(Modifica all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per figli a carico nelle famiglie monoparentali).

      1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, le parole da: «Se l'altro genitore manca» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «Se l'altro genitore viene a mancare o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, le detrazioni di 800 euro e di 900 euro previste dalla presente lettera sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio;».